RegolamentoSez. VI

Art. 222

In vigore dal 26 gen 1915
Qualora il conservatore proceda nel proprio ufficio all'apertura o alla pubblicazione di un testamento depositato in archivio, deve prendere nota dell'avvenuta operazione, oltrechè sul repertorio speciale prescritto dalle leggi sulle tasse di registro per i capi di tutte le Amministrazioni pubbliche, anche sui repertori del notaro che aveva in deposito il testamento. Nel repertorio degli atti tra vivi l'annotazione va fatta di seguito all'ultimo annotamento, continuando la numerazione del repertorio stesso e riportando tanto il numero che il testamento aveva nel repertorio del notaro per gli atti di ultima volontà, quanto l'altro sotto il quale l'operazione è stata annotata nel repertorio dell'archivio. Nel repertorio degli atti di ultima volontà devono indicarsi il numero dell'annotamento sul repertorio dell'archivio ed il numero dell'annotamento sul repertorio del notaro per gli atti tra vivi. Uguali richiami saranno fatti sull'elenco speciale di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-222

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