RegolamentoSez. VI

Art. 219

In vigore dal 12 nov 1924
Il registro delle richieste è formato nei suoi fogli da una matrice e da tre contromatrici. La matrice e l'ultima contromatrice servono per indicare il nome, il cognome e il domicilio del richiedente, la data della richiesta, la natura, la data ed il numero di repertorio dell'atto richiesto, l'importo della somma anticipata e l'ammontare definitivo dei diritti liquidati e riscossi dall'archivio. Esse debbono essere sottoscritte dal conservatore, il quale indicherà nella matrice anche il numero sotto cui fu annotata l'operazione nel bollettario. Le due contromatrici intermedie, sulle quali vanno indicati soltanto il cognome e il nome del richiedente e l'oggetto e la data della richiesta, servono per essere collocate, l'una nello scaffale, al posto donde il volume è stato rimosso, l'altra nel volume al posto dell'atto richiesto: anche esse sono firmate dal conservatore.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Il bollettario e il registro delle richieste stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 187 e 219 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono riuniti in unico modello, senza le contromatrici previste nel comma 2° del citato art. 219". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che la presente modifica avra' applicazione graduale entro l'esercizio 1924-25.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-219

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