RegolamentoSez. V

Art. 215

In vigore dal 13 feb 1923
Il Ministero di grazia e giustizia esamina i rendiconti consuntivi dei singoli archivi in confronto con le proprie scritture e con gli elementi già ricevuti durante l'esercizio. Riconosciuta la regolarità formale di tali rendiconti, il Ministero stesso li approva e li riepiloga in un prospetto generale riassuntivo, che trasmette al Ministero del tesoro ai sensi del precedente . Il Ministero del tesoro, a sua volta, non più tardi del 25 ottobre, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il detto prospetto per la parificazione dei rendiconti consuntivi.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' sospesa l'applicazione del presente articolo dall'esercizio finanziario 1919-920 e non oltre l'esercizio successivo a quello in cui verra' pubblicata la pace.
  • Il Regio D.L. 15 settembre 1922, n. 1359, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, e' prorogata fino al 3l dicembre 1922".
  • Il Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 81, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito col Nostro decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, e' prorogato senza determinazione di tempo e le norme date col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, resteranno in vigore fino a quando non sara' provveduto al definitivo riordinamento amministrativo contabile degli archivi notarili".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-215

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