RegolamentoSez. V

Art. 211

In vigore dal 26 gen 1915
Nei primi otto giorni di ottobre, gennaio, aprile e luglio ed in ogni caso di cambiamento di gestione, il conservatore deve trasmettere al Ministero di grazia e giustizia, regolarmente documentato, il rendiconto del trimestre scaduto, in triplice esemplare. Al rendiconto è annessa la dimostrazione dei bollettari ricevuti e consumati nel trimestre. Il ministro, dopo aver esaminato il rendiconto e fattivi emendare gli eventuali errori, rilascia un decreto di scarico che in doppio esemplare, coi documenti ricevuti, invia alla Corte dei conti entro i trenta giorni successivi al termine di cui al 1° comma. La Corte, trovando tutto in regola, registra il decreto e ne restituisce un esemplare al Ministero, che ne comunica una copia al conservatore interessato per suo discarico. Il decreto di scarico della gestione di cassa non libera il conservatore dalle responsabilità eventuali emergenti dalla verifica della sua amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-211

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