Regolamento›Sez. VI
Art. 218
In vigore dal 26 gen 1915
Il capo dell'archivio, nell'assumere le sue funzioni, deve procedere alla ricognizione dello stato di Cassa in riscontro ai registri contabili e, in via sommaria, dello stato di consistenza dell'archivio, in contraddittorio del funzionario che cessa o del suo legale rappresentante, e con l'assistenza del procuratore del Re o del pretore dal medesimo delegato.
Delle operazioni anzidette si redige apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, in quattro esemplari: dei quali uno è conservato nell'archivio, un altro è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, e gli altri due sono trattenuti dagli interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-218