Regolamento›Sez. VI
Art. 221
In vigore dal 26 gen 1915
Il conservatore deve tenere un registro per annotare i diritti e le tasse spettanti all'archivio relativamente ad atti compiuti in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio.
Egli ha diritto di conoscere il numero d'ordine sotto il quale l'affare, cui si riferisce la richiesta che ha dato luogo all'atto, trovasi iscritto nei registri dell'autorità giudiziaria.
Nel registro, di cui nel presente articolo, s'indicano in ordine progressivo il numero del registro cronologico, di cui all' della legge, il numero d'ordine specificato nel capoverso precedente, la persona nel cui interesse l'atto è stato fatto, la natura e la data dell'atto, l'autorità richiedente, la data della richiesta, l'importo da ricuperare, la somma effettivamente ricuperata, la data ed il numero della bolletta di riscossione.
Il conservatore deve informarsi entro congrui periodi se l'affare fu definito o se dette luogo al rimborso delle spese; e, in caso affermativo, domandare che sia rimessa all'archivio la somma allo stesso dovuta. Nella colonna «osservazioni» si deve tenere nota delle pratiche che il conservatore abbia in tali sensi eseguite.
Nello stesso registro si annotano pure tutti gli altri atti eseguiti altrimenti a debito ed in genere tutte le tasse e diritti eventualmente ricuperabili. Vi si prende anche nota, ai fini degli della tariffa annessa alla legge, dei testamenti pubblicati dall'archivio o dai notari, non appena, per questi ultimi testamenti, se ne abbia notizia mediante lo spoglio delle copie dei repertori, le quali debbono dai notari essere trasmesse ogni mese all'archivio ai sensi dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-221