Regolamento›Sez. VI
Art. 224
In vigore dal 26 gen 1915
I certificati negativi, che il conservatore può rilasciare, a norma dell' della legge, debbono contenere la formula «Non si trova», esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-224