RegolamentoSez. VI

Art. 227

In vigore dal 26 gen 1915
Gli archivi devono essere provvisti di due sigilli, l'uno ad umido e l'altro a secco, del diametro di trentacinque millimetri, e portanti nel mezzo lo stemma nazionale, ed intorno la leggenda: «Archivio notarile distrettuale o sussidiario di...» (il nome della città ove ha sede l'archivio).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-227

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