Regolamento›Sez. VI
Art. 230
In vigore dal 26 gen 1915
Ogni archivio ha un regolamento interno che deve contenere le norme relative all'osservanza dell'orario di ufficio e alla distribuzione dei servizi.
Tale regolamento è compilato dal conservatore e deve essere approvato dal ministro di grazia e giustizia; occorrendo apportarvi variazioni, si segue la medesima procedura.
La distribuzione dei servizi stabilita con il regolamento interno e l'osservanza del medesimo rimangono sotto la personale e diretta responsabilità del conservatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-230