RegolamentoCapo II

Art. 233

In vigore dal 26 gen 1915
Quando si renda vacante il posto di conservatore dell'archivio mandamentale, il sindaco del Comune capoluogo del mandamento deve, nel termine di tre giorni, darne notizia al conservatore dell'archivio distrettuale, il quale ne informa prontamente il procuratore del Re. Il procuratore del Re ne dà comunicazione, entro i successivi cinque giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede per la reggenza dell'archivio e per la pubblicazione del concorso, ai sensi dell' del presente regolamento. Nel bando dovrà essere indicato lo stipendio annuo e l'ammontare della cauzione, stabilito nelle forme di cui agli della legge. Gli aspiranti debbono presentare, a corredo della domanda per il concorso, i documenti indicati nell' del presente regolamento, nonché i documenti comprovanti i requisiti stabiliti dall' della legge, nelle forme indicate dall' del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-233

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