RegolamentoCapo II

Art. 235

In vigore dal 26 gen 1915
Il conservatore dell'archivio notarile mandamentale deve curare che, entro il termine di mesi due dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia sia emesso il provvedimento con cui il Tribunale dichiari l'idoneità della cauzione. Entro quindici giorni dalla costituzione della cauzione egli presta il giuramento, ai sensi dell' del presente regolamento, ed assume l'esercizio delle funzioni. Per la consegna dell'ufficio si osservano le norme stabilite nell' del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-235

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