Regolamento›Capo II
Art. 234
In vigore dal 26 gen 1915
Dopo i trenta giorni assegnati col bando di concorso, il procuratore del Re trasmette tutti gli atti al conservatore dell'archivio notarile distrettuale, il quale, compilata una sommaria relazione intorno ai concorrenti ed ai titoli da ciascuno di essi presentati, ne invia un esemplare a ciascun sindaco dei Comuni del mandamento, perché le Giunte possano tenerla presente per i pareri che debbono emettere, giusta quanto dispone l' della legge.
I sindaci debbono far pervenire sollecitamente copia delle deliberazioni delle rispettive Giunte al conservatore; il quale invia alla Corte o sezione di Corte d'appello, per mezzo del procuratore del Re, tutti gli atti concernenti il concorso, aggiungendovi il suo parere.
La Corte o sezione di Corte di appello, udito il pubblico ministero, esprime il suo avviso e rassegna gli atti al ministro di grazia e giustizia.
Il ministro, esaminati i documenti e gli atti del concorso e vagliati i titoli degli aspiranti, promuove il decreto Reale di nomina del conservatore.
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