Regolamento›Capo II
Art. 238
In vigore dal 12 nov 1924
Ogni archivio notarile mandamentale deve tenere:
1° un bollettario a madre e figlia;
2° NUMERO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
3° un registro dei partecipanti.
Tali registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati nei loro fogli e vidimati dal pretore del mandamento. Nella prima pagina dei detti registri dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono; ed a questa dichiarazione il pretore deve apporre la data, la firma e l'impronta del sigillo del proprio ufficio.
Ogni archivio deve inoltre essere provvisto, in conformità di quanto è disposto dall' del presente regolamento, di due sigilli con la leggenda: «Archivio notarile mandamentale di.....
......... » (il nome del Comune capoluogo del mandamento).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-238