RegolamentoCapo II

Art. 238

In vigore dal 12 nov 1924
Ogni archivio notarile mandamentale deve tenere: 1° un bollettario a madre e figlia; 2° NUMERO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562. 3° un registro dei partecipanti. Tali registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati nei loro fogli e vidimati dal pretore del mandamento. Nella prima pagina dei detti registri dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono; ed a questa dichiarazione il pretore deve apporre la data, la firma e l'impronta del sigillo del proprio ufficio. Ogni archivio deve inoltre essere provvisto, in conformità di quanto è disposto dall' del presente regolamento, di due sigilli con la leggenda: «Archivio notarile mandamentale di..... ......... » (il nome del Comune capoluogo del mandamento).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-238

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