Regolamento›Sez. V
Art. 177
In vigore dal 13 feb 1923
Il ministro di grazia e giustizia approva i bilanci di previsione ed i rendiconti consuntivi degli archivi e ne trasmette il riassunto generale, entro il 30 settembre, al ministro del tesoro per la presentazione al Parlamento, come allegato ai conti della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Al detto riassunto è allegata, per ciascun archivio, la situazione riassuntiva dei versamenti e dei prelevamenti dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno, di cui all' della legge, nonché la situazione dell'altro fondo di cui all' del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' sospesa l'applicazione del presente articolo dall'esercizio finanziario 1919-920 e non oltre l'esercizio successivo a quello in cui verra' pubblicata la pace.
- Il Regio D.L. 15 settembre 1922, n. 1359, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, e' prorogata fino al 3l dicembre 1922".
- Il Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 81, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito col Nostro decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, e' prorogato senza determinazione di tempo e le norme date col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, resteranno in vigore fino a quando non sara' provveduto al definitivo riordinamento amministrativo contabile degli archivi notarili".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-177