Regolamento›Sez. V
Art. 191
In vigore dal 1 lug 1919
Il conservatore provvederà al pagamento di dette quote e degli onorari, sulla istanza degli interessati, nei limiti delle somme accreditate a ciascun avente diritto, coi fondi che anticiperà il Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell' del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-191