RegolamentoSez. V

Art. 196

In vigore dal 26 gen 1915
Quando il ministro creda per giustificati motivi di provvedere direttamente, nei limiti del bilancio, al pagamento di spese inerenti alla gestione di un archivio, mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi, ne dà comunicazione all'archivio interessato. Il conservatore, in tal caso, registra la corrispondente somma all'entrata ed all'uscita del proprio giornale di cassa, unendo la comunicazione Ministeriale al rendiconto come documento giustificativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-196

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