Regolamento›Sez. V
Art. 192
In vigore dal 13 feb 1923
Il ministro di grazia e giustizia ordina il pagamento delle spese inscritte nei bilanci degli archivi notarili e può delegare al conservatore la liquidazione e l'emissione dell'ordine di pagamento delle spese stesse.
Tale delegazione per gli stipendi, per le spese fisse ed in generale per quelle di somma certa, è data con l'atto che approva il bilancio.
Per le altre spese la delegazione del ministro di grazia e giustizia sarà data volta per volta.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' sospesa l'applicazione del presente articolo dall'esercizio finanziario 1919-920 e non oltre l'esercizio successivo a quello in cui verra' pubblicata la pace.
- Il Regio D.L. 15 settembre 1922, n. 1359, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, e' prorogata fino al 3l dicembre 1922".
- Il Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 81, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito col Nostro decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, e' prorogato senza determinazione di tempo e le norme date col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, resteranno in vigore fino a quando non sara' provveduto al definitivo riordinamento amministrativo contabile degli archivi notarili".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-192