RegolamentoSez. V

Art. 189

In vigore dal 26 gen 1915
Salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio e salvo quanto dispone l' della tariffa annessa alla legge, per tutte le operazioni, di cui sia fatta richiesta al conservatore, deve anticiparsi la somma che presumibilmente l'operazione importerà a titolo di spese onorarie e diritti accessori. Tale anticipazione è portata nel giornale di cassa come entrata ordinaria dell'archivio, rilasciandosi per essa al depositante la quietanza staccata dal bollettario. Gli eventuali rimborsi sono imputati all'apposito articolo di spesa ordinaria stanziato nel bilancio dell'archivio, mediante emissione di ordine di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-189

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