RegolamentoSez. V

Art. 184

In vigore dal 26 gen 1915
Per provvedere alle deficienze momentanee, il ministro di grazia e giustizia può disporre di appositi prelevamenti dal fondo dei sopravanzi per la emissione di mandati a favore dei conservatori degli archivi distrettuali e sussidiari, in cui tali deficienze si verificano.
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