Regolamento›Sez. V
Art. 186
In vigore dal 12 nov 1924
Presso ciascun archivio è istituito un libro giornale di cassa, nel quale il conservatore registra sotto la sua personale responsabilità, e man mano che avvengono, tutte le riscossioni ed i pagamenti, qualunque sia il titolo per il quale essi si verifichino.
Le registrazioni saranno numerate, nè saranno consentite per esse cancellazioni o abrasioni. Le eventuali correzioni e gli annullamenti saranno eseguiti con annotazioni successive.
Nelle registrazioni del libro giornale il conservatore è obbligato di specificare l'atto al quale l'operazione si riferisce, per modo che possa essere identificato agli effetti del controllo.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "E' parimenti riunito in unico modello il libro-giornale di cassa prescritto dall'art. 186 del Regio decreto stesso e costituito ai sensi dell'art. 70 delle istruzioni sui servizi del notariato, approvato col decreto Ministeriale 23 maggio 1916". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che la presente modifica avra' applicazione graduale entro l'esercizio 1924-25.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-186