Regolamento›Sez. V
Art. 190
In vigore dal 1 lug 1919
Le quote di partecipazione di cui all' della legge e gli onorari indicati negli della tariffa annessa, sono tenuti in evidenza nel registro prescritto dall' del presente regolamento ed annotati in colonne speciali del libro giornale di cassa e cioè le quote anzidette fra le spese ordinarie dell'archivio e gli onorari fra le entrate e le spese delle gestioni speciali.
L'ammontare complessivo di tali quote ed onorari sarà mensilmente versato, assieme agli altri proventi dell'archivio, al fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno, nei modi e nei termini indicati nel precedente del presente regolamento e con le norme che saranno date dal Ministero di grazia e giustizia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-190