Regolamento›Sez. V
Art. 200
In vigore dal 26 gen 1915
Per garentire gli interessi dei partecipanti alle tasse di cui negli della legge ed 11 della tariffa annessa alla medesima, l'archivio deve tenere un registro a conto individuale e nominativo, per ciascun notaro, con la indicazione della data di cessazione dall'esercizio o della data della morte. In tale registro si notano, per ordine di data, il titolo della riscossione, il numero della quietanza, l'ammontare delle quote spettanti al partecipante.
Nella colonna «osservazioni» si deve curare di indicare i nomi dagli eredi del notaro, e richiamare i documenti giustificativi di tale qualità.
L'ordine di pagamento a favore del partecipante è annotato sotto l'ultima partita iscritta nel registro, con tutte le indicazioni necessarie a contrassegnarlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-200