Regolamento›Sez. V
Art. 202
In vigore dal 26 gen 1915
Gli stipendi e gli assegni fissi sono inscritti nel bilancio per il loro ammontare lordo.
Le ritenute da effettuarsi per legge sono registrate mensilmente in entrate mediante la emissione di apposite quietanze staccate dal bollettario, distinte per ciascun titolo di ritenute e complessive per il loro rispettivo ammontare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-202