RegolamentoSez. V

Art. 205

Abrogato
In vigore dal 12 nov 1924
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 60, comma 2) che "Tale autorizzazione sostituisce ad ogni effetto la procedura gia' stabilita dagli articoli 203 a 209 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e la conseguente pronunzia dello svincolo da parte dell'autorita' giudiziaria".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-205

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