Regolamento›Sez. IV
Art. 152
In vigore dal 26 gen 1915
La verificazione, di cui all' della legge per gli atti che siano stati già sottoposti ad ispezione notarile, è eseguita dal conservatore e consiste nell'accertare se il loro numero ed il loro stato presente di conservazione rispondano alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni. In caso di non esatta rispondenza, il conservatore avverte il notaro od i suoi eredi delle irregolarità o mancanze riscontrate, e li invita a ripararvi.
Dell'eseguita verificazione, delle sue risultanze, nonché dei provvedimenti eventualmente presi in conseguenza, si fa constare con apposito verbale.
Per gli atti, invece, i quali non furono ancora ispezionati, l'ispezione va eseguita nelle forme ed ai fini indicati negli della legge e nell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-152