RegolamentoSez. IV

Art. 149

In vigore dal 12 nov 1924
Nel caso di morte, di rimozione, di destituzione o di dispensa di un notaro per infermità od altra causa qualunque che gli impedisca l'esercizio, il pretore del mandamento, non appena abbia apposto i sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile in conformità al disposto dell' della legge, ne informa il presidente del Consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio, fissando, almeno cinque giorni prima, il giorno e l'ora per la rimozione dei sigilli e per l'inventario degli atti, dei repertori e delle altre carte del notaro. Non debbono essere inventariate le carte che non hanno attinenza con l'esercizio professionale: debbono essere compresi nell'inventario i testamenti olografi consegnati fiduciariamente al notaro. Deve poi il conservatore, eseguita la ispezione e verificazione prescritta dall' della legge, completare e regolarizzare, quando sia possibile, gli atti che si trovino incompleti ed irregolari; riordinare gli atti stessi, i repertori e le altre carte notarili che siano in disordine, e formare gli indici, se i volumi ne siano sprovvisti. Le spese per il completamento e la regolarizzazione degli atti, nonché per il riordinamento degli atti stessi, dei repertori e delle altre carte notarili e per la formazione degli indici, sono a carico del notaro dispensato o rimosso, o dei suoi eredi in caso di morte. Il conservatore dell'archivio potrà compensare l'importo di tali spese con le quote di partecipazione.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate nel senso che: "1° la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al pretore, qualora il comune, in cui il notaro aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso; 2° per l'apposizione e la rimozione dei sigilli agli atti del notaro cessato, la conseguente consegna degli atti all'archivio notarile ed ogni altra operazione demandata dalle disposizioni stesse al pretore, provvede il pretore oppure il conciliatore, a seconda dei casi previsti nel numero precedente. Qualora le operazioni medesime debbano compiersi in comune diverso da quello di residenza del notaro, vi procede, analogamente, il pretore residente in tale comune o, in mancanza del pretore, il conciliatore; 3° non e' richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile degli atti del notaro cessato dall'esercizio o traslocato ad altro distretto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-149

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