Regolamento›Sez. IV
Art. 146
In vigore dal 26 gen 1915
Per il deposito in archivio degli originali e delle copie di atti notarili rogati in paese estero, in conformità all', n. 4, della legge, deve redigersi apposito verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti notarili; e deve osservarsi quant'altro è disposto dall' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-146