Regolamento›Titolo V›Capo I›Sez. 1
Art. 106
In vigore dal 26 gen 1915
L'archivio distrettuale è istituito con decreto Reale.
L'archivio non può essere aperto al servizio pubblico, se prima non siano stati convenientemente disposti i locali e i mobili necessari, e nominati il conservatore e gli altri impiegati.
Il giorno in cui il nuovo archivio si apre al servizio pubblico dev'essere notificato con avviso inserito, a cura del Ministero di grazia e giustizia, nel Bollettino del Ministero stesso e nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Le inserzioni sono fatte gratuitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-106