Regolamento›Titolo V›Capo I›Sez. 1
Art. 107
In vigore dal 26 gen 1915
Nell'archivio notarile distrettuale di nuova istituzione sono depositati e conservati, ai sensi dell' della legge, gli atti, i repertori, i registri e i sigilli per quanto concerne la circoscrizione dell'archivio stesso, a cominciare dal giorno in cui esso è aperto al pubblico servizio.
Può autorizzarsi, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia e previo il parere della Commissione di cui all' della legge, la consegna delle copie certificate conformi degli atti dei notari, che precedentemente all'istituzione del nuovo archivio rogarono nel territorio costituente la circoscrizione dell'archivio stesso, qualora ivi non esistano archivi notarili mandamentali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-107