Regolamento›Titolo V›Capo I›Sez. 1
Art. 109
In vigore dal 26 gen 1915
La consegna delle copie certificate conformi ed il deposito degli atti antichi, di cui è parola negli articoli precedenti, sono eseguiti nei modi stabiliti dal regolamento per gli archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-109