Regolamento›Titolo V›Capo I›Sez. 1
Art. 110
In vigore dal 26 gen 1915
Il locale dell'archivio deve essere, possibilmente, situato nel centro dell'abitato e prossimo ad altri pubblici uffici; in ogni caso, deve essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-110