RegolamentoTitolo VCapo ISez. 1

Art. 110

In vigore dal 26 gen 1915
Il locale dell'archivio deve essere, possibilmente, situato nel centro dell'abitato e prossimo ad altri pubblici uffici; in ogni caso, deve essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-110

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