RegolamentoTitolo VCapo ISez. 1

Art. 108

In vigore dal 26 gen 1915
Il ministro di grazia e giustizia, d'accordo con il ministro dell'interno, può, in caso di riconosciuto bisogno, e sempre quando siano cessati i diritti di partecipazione di cui all' della legge, udito il parere della Commissione di cui all', disporre il deposito degli atti anteriori al cinquantennio negli archivi di Stato, salvo che trattisi di atti, cui per la loro origine e luogo di stipulazione sia applicabile il capoverso dell' del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163. Le spese necessarie per il trasporto e la consegna degli atti e quelle per lo scarto preliminare, previsto dagli del su indicato regolamento, sono a carico dell'archivio che effettua il versamento. Quanto ai repertori, ai registri ed agli atti dei notari, il cinquantennio si computa dalla data della definitiva cessazione dall'esercizio dei rispettivi notari; e quanto agli altri atti e documenti non notarili, dalla loro data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-108

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