Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 69
In vigore dal 26 gen 1915
Ove occorra di cancellare qualche parola in un atto, il notaro deve con apposita postilla far menzione del numero delle parole cancellate, e trascrivere la prima e l'ultima di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-69