RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 70

In vigore dal 26 gen 1915
Nel caso in cui l'atto notarile sia dichiarato nullo per sentenza dell'autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto l'atto fu ricevuto, avuta, su richiesta della parte interessata, comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, provvede perché ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale, sia che si trovi depositato nell'archivio notarile, avvertendone il conservatore, sia che si trovi tuttora presso il notaro. Qualora venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo, l'annotazione di cui sopra è trascritta anche nella copia, mediante certificato in fine od in margine della medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-70

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