Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 67
In vigore dal 26 gen 1915
Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà.
Per la scritturazione degli atti originali, giusta l' della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-67