RegolamentoCapo II

Art. 71

In vigore dal 26 gen 1915
Colui che depositò un documento presso un notaro ha diritto di averne a sua richiesta la restituzione, sempre che dall'atto di deposito risulti che questo seguì nel suo esclusivo interesse. Della restituzione è redatto dal notaro depositario analogo verbale, nel quale sarà trascritto per intero il documento che si restituisce. L'atto di deposito resta presso il notaro; e tanto in esso, guanto nel repertorio, alla colonna «osservazioni», si annota l'avvenuta restituzione. Qualora il notaro si rifiuti di restituire il documento, sul reclamo dell'interessato, provvede il presidente del Tribunale civile, a norma degli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-71

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