Regolamento›Capo II
Art. 73
In vigore dal 26 gen 1915
È fatto obbligo ai cancellieri delle autorità giudiziarie di prendere nota in apposito elenco di tutti gli atti di procura alle liti e di protesti cambiari presentati alle cancellerie giudiziarie sia per farne uso in giudizio, sia per la loro verificazione o legalizzazione.
L'elenco anzidetto deve ogni trimestre essere trasmesso al conservatore dell'archivio notarile della sede della Corte o sezione di Corte di appello, che avrà cura di comunicarne ai conservatori degli archivi compresi nella circoscrizione della Corte o sezione stessa un estratto nella parte concernente l'archivio a cui sono preposti.
Nell'elenco deve farsi specialmente menzione del numero col quale l'atto risulta annotato a repertorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-73