Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 68
In vigore dal 26 gen 1915
Il notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purchè siano debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio.
Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-68