Regolamento›Sez. II
Art. 115
In vigore dal 26 gen 1915
L'incarico di esercitare le funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi dell', penultimo capoverso, della legge, è conferito con decreto Reale per le funzioni di conservatore, e con decreto Ministeriale in tutti gli altri casi.
La nomina del reggente, prevista dal penultimo capoverso dell' della legge, è fatta con decreto Ministeriale.
In caso di mancanza del personale di ruolo, per vacanze dei posti od assenze temporanee degli impiegati e limitatamente alla durata delle vacanze o delle assenze, può essere assunto personale avventizio.
A tale assunzione è provveduto con decreto Ministeriale, su proposta del capo dell'archivio: nell'atto di nomina si fissano il tempo per il quale la medesima è fatta, e la misura della retribuzione. Questo personale non ha diritto ad alcun indennizzo per il licenziamento, nè il servizio prestato gli costituisce alcun titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-115