Regolamento›Sez. II
Art. 117
In vigore dal 26 gen 1915
Il capo dell'archivio, o, in mancanza, l'impiegato in servizio di grado immediatamente inferiore deve dare partecipazione al competente procuratore del Re delle vacanze, che per qualsiasi motivo si verifichino nel personale dell'archivio, lo stesso giorno in cui ne ha notizia.
Il procuratore del Re ne dà, a sua volta, immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.
Qualora la vacanza sia relativa a posti di 1ª classe o nello stesso archivio siano impiegati di 2ª classe nel medesimo grado del posto vacante, si provvede alla promozione di classe con il criterio della anzianità, salvo demerito.
All'uopo il procuratore del Re, entro i dieci giorni successivi alla notizia della vacanza, trasmette al Ministero l'avviso motivato del capo dell'archivio circa l'impiegato da promuovere, aggiungendovi il suo parere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-117