Regolamento›Capo II
Art. 102
In vigore dal 26 gen 1915
Nel caso in cui il Consiglio notarile sia nella impossibilità di esercitare le sue funzioni per dimissione di tutti o di parte dei suoi componenti in relazione all' della legge, le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato in conformità al disposto dell' della stessa legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-102