RegolamentoCapo II

Art. 99

In vigore dal 26 gen 1915
L'ufficio del Consiglio notarile deve tenere: 1° il registro per la corrispondenza diretta al Consiglio o da esso spedita, nel quale debbono essere anche annotate, giorno per giorno, le istanze pervenute; 2° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio; 3° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio notarile. I due ultimi registri debbono contenere in riassunto il verbale delle adunanze; 4° il registro a matrice dei praticanti notari; 5° il registro per le firme dei notari; 6° il ruolo dei notari esercenti. Per la gestione finanziaria dell'ufficio il tesoriere deve tenere i seguenti registri a stampa: 1° registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote; 2° giornale di cassa per le riscossioni e i pagamenti; 3° registro degli ordini di pagamento. Tutti i suddetti registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati in ogni foglio di due pagine dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. I verbali delle deliberazioni debbono anno per anno essere rilegati in volume.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-99

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