Regolamento›Capo II
Art. 99
In vigore dal 26 gen 1915
L'ufficio del Consiglio notarile deve tenere:
1° il registro per la corrispondenza diretta al Consiglio o da esso spedita, nel quale debbono essere anche annotate, giorno per giorno, le istanze pervenute;
2° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio;
3° il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio notarile.
I due ultimi registri debbono contenere in riassunto il verbale delle adunanze;
4° il registro a matrice dei praticanti notari;
5° il registro per le firme dei notari;
6° il ruolo dei notari esercenti.
Per la gestione finanziaria dell'ufficio il tesoriere deve tenere i seguenti registri a stampa:
1° registro a madre e figlia per le somme che a qualsiasi titolo riscuote;
2° giornale di cassa per le riscossioni e i pagamenti;
3° registro degli ordini di pagamento.
Tutti i suddetti registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati in ogni foglio di due pagine dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.
I verbali delle deliberazioni debbono anno per anno essere rilegati in volume.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-99