Regolamento›Capo II
Art. 94
In vigore dal 26 gen 1915
Quando il numero dei membri dei Consigli notarili sia di 5, 7 e 11, il terzo da rinnovare è rispettivamente: nel 1° anno, di 1, 2 e 3; nel 2° anno, di 2, 2 e 4; e nel terzo anno, di 2, 3 e 4.
Nelle elezioni dei membri del Consiglio notarile le schede debbono contenere un numero di nomi uguale a quello dei membri da eleggersi.
La scheda contenente un numero di nomi minore di quello dei membri da eleggersi è valida pei nomi che vi figurano; quella che ne contiene un numero maggiore è valida, ma i nomi segnati oltre il numero dei membri da eleggersi s'intendono come non scritti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-94