Regolamento›Capo V
Art. 89
In vigore dal 26 gen 1915
Nel caso di contestazione intorno all'importare dell'onorario, la parte che deposita in giudizio la somma richiesta dal notaro ha diritto di ottenere la spedizione della copia dell'atto prima della decisione della controversia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-89