Regolamento›Capo IV
Art. 87
In vigore dal 26 gen 1915
Nei Comuni divisi in più mandamenti il pretore competente per la legalizzazione degli atti, delle copie, degli estratti e dei certificati, quando occorra farne uso fuori del distretto del Consiglio notarile, è quello del mandamento nel quale trovasi l'ufficio del notaro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-87