RegolamentoCapo II

Art. 82

In vigore dal 26 gen 1915
Il disposto dell', capoverso 3°, della legge, si deve pure osservare nel caso di deposito da farsi, ai sensi dell'art. 912 del Codice civile, del testamento olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia istanza pel deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-82

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo