Regolamento›Capo II
Art. 82
In vigore dal 26 gen 1915
Il disposto dell', capoverso 3°, della legge, si deve pure osservare nel caso di deposito da farsi, ai sensi dell'art. 912 del Codice civile, del testamento olografo consegnato fiduciariamente al notaro dal testatore o da chi faccia istanza pel deposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-82