Regolamento›Capo III
Art. 83
In vigore dal 26 gen 1915
Non si può spedire copia di un testamento, nè rendere palese il suo contenuto e neppure la sua esistenza se non sia prodotto lo estratto dell'atto di morte del testatore, rilasciato dall'ufficiale di stato civile competente, e debitamente legalizzato, ove occorra, eccetto nei casi contemplati dall', capoverso 1°, della legge.
Il notaro, avendo in qualsiasi modo notizia del decesso di persona, che per suo ministero fece un testamento pubblico o depositò nei suoi atti un testamento, dopo essersi ufficialmente accertato della morte del testatore, deve rendere avvertiti dell'assistenza del testamento stesso coloro che egli presume possano avere interesse all'apertura ed alla pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-83