Regolamento›Capo IV
Art. 86
In vigore dal 26 gen 1915
L'autenticazione delle firme apposte alle scritture private, giusta il disposto dell' della legge, consiste in un'unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse, senz'altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo.
Il notaro deve attestare che le sottoscrizioni, tanto in fine delle scritture, quanto nei fogli intermedi, sono state apposte in conformità di quanto dispone l'art. 1323 del Codice civile, in presenza sua e dei testimoni, ed anche dei fidefacenti, quando siano intervenuti.
Sotto la denominazione di fogli intermedi si comprendono tutti i fogli di cui consti la scrittura, eccetto quello contenente le sottoscrizioni finali.
Il notaro, nell'autenticare le copie di un atto che consti di più fogli, deve aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dalla legge, escluso quello contenente le sottoscrizioni finali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-86