RegolamentoCapo II

Art. 81

In vigore dal 12 nov 1924
I fascicoli dei repertori debbono rilegarsi in volumi, separatamente dai volumi degli atti. Possono essere riunite in unico volume più annate, purchè intere. L'indice alfabetico, che il notaro deve unire ai repertori, oltre alla indicazione dei cognomi e dei nomi delle parti, contiene anche quella della forma, natura e data dell'atto, nonché il numero sotto il quale esso è stato annotato a repertorio.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 81 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono, per ciascuno dei due repertori, compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente, con effetto dal 1° gennaio 1925".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-81

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