Regolamento›Capo II
Art. 80
In vigore dal 1 mar 1924
Il notaro, oltre ai due repertori prescritti dall' della legge, deve tenere, con le formalità e le modalità stabilite per i repertori, il registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall' del Codice di commercio. In esso si debbono trascrivere per intero, giorno per giorno e per ordine di data, i protesti da lui elevati.
I fogli del detto registro sono forniti dall'archivio a spese dello stesso notaro; e per la somministrazione dei medesimi deve osservarsi il disposto dell' del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 18, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del Codice di commercio". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che la presente modifica avra' effetto dal 1° luglio 1924.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-80